Scelta del Contraente:
Procedura Aperta
Struttura Appaltante: Comune di Scaletta Zanclea
Cig: B266396CA3
Cup: B57H22000810001
Stato: In corso di valutazione
Oggetto: LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO DI GUIDOMANDRI SUPERIORE - RIMBOSCHIMENTO” NEL COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
Descrizione: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE (ART. 107, C. 3, DEL D.LGS. 36/2023), DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO DI GUIDOMANDRI SUPERIORE - RIMBOSCHIMENTO” NEL COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
Importo di gara: € 597.664,92
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 577.511,20
- Importo non soggetto a ribasso: € 20.153,72
Scelta del Contraente: Procedura Aperta
Tipo di appalto: Lavori
Criterio di aggiudicazione: Prezzo Più Basso
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Geom. Giuseppe Morabito
Data di pubblicazione: 11/07/2024
Data scadenza presentazione chiarimenti:
04/08/2024 12:00 - Europe/Rome
Data di scadenza bando:
11/08/2024 13:00 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa ed economica
-
Da:
dalla data di pubblicazione della gara
-
A:
11/08/2024 13:00 - Europe/Rome
Data apertura buste economiche
17/10/2024 14:00 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - determina a contrarre_compressed.pdf
Determina di approvazione schema bando - determina a contrarre_compressed.pdf.p7m
Allegato:
Bando di gara - Bando di gara costone_compressed.pdf
Allegato:
Disciplinare di gara - Disciplinare di gara costone_compressed.pdf
DGUE - DGUE espd-self-contained-request.pdf
modulistica di gara - modelli_gara_Consolidamento_costone.rar
elaborati di progetto - elaborati progettuali propedeutici all'espletamento della gara inerenti i lavori di “Consolidamento centro abitato di Guidomandri Superiore – Rimboschimento”.rar
Bando di gara - Bando di gara costone.pdf
Disciplinare di gara - Disciplinare di gara costone.pdf
Convocazione seduta amministrativa - Convocazione_seduta_pubblica apertura busta A-signed.pdf.p7m
Verbali di Gara
Verbale seduta economica - Verbale n. 1 scaletta seduta_economica.pdf
Verbale proposta di aggiudicazione - Verbale n. 2_aggiudicazione_provvisoria.pdf
Chiarimenti
Buongiorno,
In riscontro al quesito si precisa che quanto richiesto nel disciplinare di gara é tecnicamente una condizione di esecuzione, non un requisito di partecipazione.
Pertanto, é sufficiente in sede di gara che l'operatore economico si impegni a soddisfare la condizione predetta in sede di esecuzione del contratto.
È sufficiente, all'uopo, che l'operatore economico barri la casella relativa alla dichiarazione di "rispettare le pari opportunità lavorative nell’appalto in oggetto" di cui alla pag. 9 del "modello 2 - Dichiarazioni generali", nel paragrafo relativo alle "dichiarazioni di cui all'art. 20, lett. I) e L) del disciplinare di gara".
Cordialità
Buongiorno,
In risposta ai due quesiti concernenti l'avvalimento dell'attestazione nella categoria OS21 si espone quanto segue.
In primo luogo, come già precisato nel disciplinare di gara al punto 11, l'avvalimento è consentito nei limiti e nel rispetto dell'art. 104 D.lgs. 36/2023, che però non riproduce i limiti all'avvalimento di cui all'art. 89, c. 11, D.lgs. 50/2016, previsto per le opere di cui all'art. 2, c. 1, D.M. 248/2016 (tra cui figuravano proprio le opere di cui alla categoria OS21).
Nell'art. 104, c. 11, D.lgs. 36/2023, al più, è prevista la possibilità che le Stazioni Appaltanti prevedano che "... taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano svolti direttamente dall'offerente...", ma la Stazione Appaltante non ha inteso avvalersi di tale facoltà.
Pertanto, l'avvalimento dell'attestazione della categoria SOA OS21 è ammesso.
In secondo luogo, è stato chiesto in sostanza se è sufficiente che l'impresa ausiliaria possieda la sola classifica II della categoria OS21.
La risposta è positiva, perchè si applicherebbe il disposto di cui all'art. 2, c. 2, primo periodo, dell'All. II.12 al D.lgs. 36/2023, secondo cui "la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto".
A questa conclusione si giunge perchè la classifica II abilita fino ad € 516.000 e tale importo, aumentato di un quinto (€ 619.200) supera l'importo complessivo dei lavori (pari ad € 597.664,92).
Buongiorno,
In risposta ai due quesiti concernenti l'avvalimento dell'attestazione nella categoria OS21 si espone quanto segue.
In primo luogo, come già precisato nel disciplinare di gara al punto 11, l'avvalimento è consentito nei limiti e nel rispetto dell'art. 104 D.lgs. 36/2023, che però non riproduce i limiti all'avvalimento di cui all'art. 89, c. 11, D.lgs. 50/2016, previsto per le opere di cui all'art. 2, c. 1, D.M. 248/2016 (tra cui figuravano proprio le opere di cui alla categoria OS21).
Nell'art. 104, c. 11, D.lgs. 36/2023, al più, è prevista la possibilità che le Stazioni Appaltanti prevedano che "... taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano svolti direttamente dall'offerente...", ma la Stazione Appaltante non ha inteso avvalersi di tale facoltà.
Pertanto, l'avvalimento dell'attestazione della categoria SOA OS21 è ammesso.
In secondo luogo, è stato chiesto in sostanza se è sufficiente che l'impresa ausiliaria possieda la sola classifica II della categoria OS21.
La risposta è positiva, perchè si applicherebbe il disposto di cui all'art. 2, c. 2, primo periodo, dell'All. II.12 al D.lgs. 36/2023, secondo cui "la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto".
A questa conclusione si giunge perchè la classifica II abilita fino ad € 516.000 e tale importo, aumentato di un quinto (€ 619.200) supera l'importo complessivo dei lavori (pari ad € 597.664,92).
Buongiorno,
In risposta ai due quesiti concernenti l'avvalimento dell'attestazione nella categoria OS21 si espone quanto segue.
In primo luogo, come già precisato nel disciplinare di gara al punto 11, l'avvalimento è consentito nei limiti e nel rispetto dell'art. 104 D.lgs. 36/2023, che però non riproduce i limiti all'avvalimento di cui all'art. 89, c. 11, D.lgs. 50/2016, previsto per le opere di cui all'art. 2, c. 1, D.M. 248/2016 (tra cui figuravano proprio le opere di cui alla categoria OS21).
Nell'art. 104, c. 11, D.lgs. 36/2023, al più, è prevista la possibilità che le Stazioni Appaltanti prevedano che "... taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano svolti direttamente dall'offerente...", ma la Stazione Appaltante non ha inteso avvalersi di tale facoltà.
Pertanto, l'avvalimento dell'attestazione della categoria SOA OS21 è ammesso.
In secondo luogo, è stato chiesto in sostanza se è sufficiente che l'impresa ausiliaria possieda la sola classifica II della categoria OS21.
La risposta è positiva, perchè si applicherebbe il disposto di cui all'art. 2, c. 2, primo periodo, dell'All. II.12 al D.lgs. 36/2023, secondo cui "la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto".
A questa conclusione si giunge perchè la classifica II abilita fino ad € 516.000 e tale importo, aumentato di un quinto (€ 619.200) supera l'importo complessivo dei lavori (pari ad € 597.664,92).
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"Si è trattato di un mero refuso: si ringrazia per la segnalazione e si porgono le dovute scuse.
La marca da bollo non va apposta né sulla domanda di partecipazione, né sull'offerta economica: si v., sul punto, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2023."
"Si veda innanzitutto quanto articolato diffusamente in precedenti risposte (cui si rinvia) ad analoghi quesiti in materia di subappalto.
Sinteticamente: trattandosi di unica categoria, il subappalto è consentito purchè il subappaltatore non effettui la prevalente esecuzione delle opere della categoria prevalente (v. art. 119, c. 1, D.lgs. 36/2023)"
"Come precisato diffusamente in precedenti risposte (cui si rinvia) ad analoghi quesiti, anche la categoria OS21 è suscettibile di avvalimento"
"Si è trattato di un mero refuso: si ringrazia per la segnalazione e si porgono le dovute scuse.
La marca da bollo non va apposta né sulla domanda di partecipazione, né sull'offerta economica: si v., sul punto, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2023."
"Come precisato diffusamente in precedenti risposte (cui si rinvia) ad analoghi quesiti, anche la categoria OS21 è suscettibile di avvalimento"
"La garanzia provvisoria è richiesta secondo quanto previsto al punto 13 del disciplinare di gara.
La garanzia provvisoria va inoltre intestata al Comune di Scaletta Zanclea.
Si precisa, infine, che si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, c. 8, D.lgs. 36/2023, norma generale non espressamente derogata dall'art. 53 che disciplina le garanzie per gli appalti sotto soglia comunitaria".
"Come precisato in precedenti risposte a quesiti analoghi, il problema può nascere dal dispositivo utilizzato o dallo stesso browser.
Si invita quindi a riprovare magari cambiando dispositivo o browser.
Se il problema dovesse persistere, non si esiti a ricontattarci ed invieremo manualmente la documentazione"
La garanzia provvisoria è richiesta secondo quanto previsto al punto 13 del disciplinare di gara.
La garanzia provvisoria va inoltre intestata al Comune di Scaletta Zanclea.
Si precisa, infine, che si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, c. 8, D.lgs. 36/2023, norma generale non espressamente derogata dall'art. 53 che disciplina le garanzie per gli appalti sotto soglia comunitaria".
"Si è trattato di un mero refuso: si ringrazia per la segnalazione e si porgono le dovute scuse.
La marca da bollo non va apposta né sulla domanda di partecipazione, né sull'offerta economica: si v., sul punto, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2023."
guardi la risposta data oggi. scusandomi per il ritardo
la gara verrà celebrata l'11/08/2024
Il contratto Nazionale applicato risulta essere quello dell'edilizia