Scelta del Contraente:
Procedura Aperta
Struttura Appaltante: Comune di Scaletta Zanclea
Cig: B2BE9A687E
Cup: B55I15000210002
Stato: In corso di valutazione
Oggetto: RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA POLIVALENTE IN GUIDOMANDRI MARINA” NEL COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
Descrizione: RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA POLIVALENTE IN GUIDOMANDRI MARINA” NEL COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
Importo di gara: € 1.081.605,89
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 1.021.619,41
- Importo non soggetto a ribasso: € 59.986,48
Scelta del Contraente: Procedura Aperta
Tipo di appalto: Lavori
Criterio di aggiudicazione: Prezzo Più Basso
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Geom. Giuseppe Caruso
Data di pubblicazione: 08/08/2024
Data scadenza presentazione chiarimenti:
06/09/2024 14:00 - Europe/Rome
Data di scadenza bando:
16/09/2024 13:00 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa ed economica
-
Da:
dalla data di pubblicazione della gara
-
A:
16/09/2024 13:00 - Europe/Rome
Data apertura buste economiche
20/11/2024 15:00 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - Det area Tec n del determina a contrarre.pdf.p7m
Determina di approvazione schema bando - Det area Tec n del determina a contrarre.pdf.p7m
Allegato:
Bando di gara - bando pdf fto.pdf
Allegato:
Disciplinare di gara - disciplinare pdf.pdf
Bando di gara - Bando di gara palestra.pdf
modulistica di gara - modulistica di gara.rar
elaborati di progetto - PROGETTO AGGIORNATO compresso PDF.rar
DGUE - espd-self-contained-request.pdf
Disciplinare di gara - Disciplinare di gara Palestra.pdf
Chiarimenti
Come correttamente rilevato e argomentato da Codesto operatore economico, la categoria OG11 è interamente subappaltabile, ferma ovviamente restando la sussistenza di tutti gli altri presupposti richiesti dall'ordinamento giuridico.
Non essendo infatti stato previsto uno specifico divieto nei documenti di gara, vige il regime generale di subappaltabilità integrale delle categorie scorporabili. ex art. 119, c. 1, D.lgs. 36/2023.
La categoria OG11 è interamente subappaltabile, ferma ovviamente restando la sussistenza di tutti gli altri presupposti richiesti dall'ordinamento giuridico.
Non essendo infatti stato previsto uno specifico divieto nei documenti di gara, vige il regime generale di subappaltabilità integrale delle categorie scorporabili. ex art. 119, c. 1, D.lgs. 36/2023.
Si coglie l'occasione, altresì, per sottolineare la correttezza di quanto argomentato in ordine alla "copertura" dell'importo dei lavori con la categoria prevalente OG1.
Ciò è possibile, infatti, in virtù di quanto disposto dall'art. 30, c. 1, All. II.12 al D.lgs. 36/2023.
La categoria OG11 è interamente subappaltabile, ferma ovviamente restando la sussistenza di tutti gli altri presupposti richiesti dall'ordinamento giuridico.
Non essendo infatti stato previsto uno specifico divieto nei documenti di gara, vige il regime generale di subappaltabilità integrale delle categorie scorporabili. ex art. 119, c. 1, D.lgs. 36/2023.
Sì, fermi restando ovviamente tutti i presupposti di legge, è possibile partecipare in avvalimento per la categoria di lavori OG11.
Nel D.lgs. 36/2023, infatti, è venuto meno il divieto di avvalimento per le c.d. categorie s.i.o.s., di cui faceva parte l'OG11.
La disposizione che oggi regola la possibilità di porre limiti all'avvalimento è l'art. 104, c. 11, D.lgs. 36/2023: in assenza di una specifica previsione limitativa nei documenti di gara, pertanto, l'avvalimento è consentito.
Sì, ferma ovviamente restando la sussistenza di tutti gli altri presupposti di legge.
In proposito si osserva che nel nuovo codice dei contratti pubblici è presente l'art. 30, c. 1, All. II.12 al D.lgs. 36/2023, che consente la "copertura" delle categorie scorporabili con l'attestazione di qualificazione posseduta in relazione alla categoria principale.
Come precisato in precedenti quesiti, la categoria OG11 è subappaltabile al 100%, fermi restando tutti i presupposti di legge.
Si è trattato di un mero refuso: si ringrazia per la segnalazione e si porgono le dovute scuse. La marca da bollo non va apposta né sulla domanda di partecipazione, né sull'offerta economica: si v., sul punto, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2023.
Sì, la valutazione di Codesto operatore economico è corretta.
Infatti:
non sussistono limiti percentuali assoluti alla subappaltabilità della categoria scorporabile OG11;
la classifica dell'attestazione per la categoria prevalente è tale da "coprire" l'intero importo dell'appalto.
Come chiarito nei precedenti quesiti, la risposta è positiva.
Sì, si applica la riduzione prevista dall'art. 106, c. 8, II periodo, D.lgs. 36/2023, che si applica anche agli appalti sotto soglia in quanto non espressamente derogata dall'art. 106 richiamato dall'art. 53 c. 3 D.lgs. 36/2023.
Come chiarito in precedenti quesiti, sono consentiti sia l'avvalimento, sia il subappalto (facoltativo e necessario), senza limiti percentuali, ovviamente fermi restando tutti i requisiti di legge..
No, come chiarito in precedenti quesiti.
Sì, l'incremento del quinto è ora consentito ai sensi dell'art. 2, c. 2, All. II.10.
Se sprovvista di SOA nella categoria OG11, Codesta Impresa potrà ricorrere al subappalto e/o all'avvalimento.
Le date risultanti dal prospetto disponibile al link https://cucletojanni.traspare.com/announcements/759 sono le seguenti:
8 agosto 2024;
16 settembre 2024
Buongiorno,
La preghiamo di indicare le parti che risultano più problematiche al fine di poter fornire i chiarimenti necessari.
E' sufficiente la prima opzione, cioè la firma manuale del direttore tecnico accompagnata dall'allegazione del documento d'identità dello stesso e successiva firma digitale del rappresentante legale.
Riguardo il primo quesito, ci si scusa per il refuso e si ringrazia per la segnalazione.
Le dichiarazioni circa "il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'art. 10.3" sono da intendersi CORRETTAMENTE come quelle di cui all'art. 10 lettera c) "Requisiti di partecipazione e condizioni di esecuzione".
Quanto prospettato da Codesto operatore economico è dunque esatto.
Riguardo il secondo quesito l'impegno vale per qualunque operatore economico, a prescindere dal numero di dipendenti occupati dall'impresa.
Buongiorno, l'indicazione della prima seduta di gara non rileva ai fini dell'esame della garanzia provvisoria: può essere quindi inserita anche la stessa data di scadenza della presentazione delle offerte.
Riguardo i predetti quesiti, si osserva quanto segue.
1) Al fine di assicurare una quota pari ad almeno il 10% dei lavoratori impiegati nell'appalto non ci sono modalità predefiniti volte a garantire il predetto risultato.
2) In sede di gara va solo dichiarata la volontà di procedere al subappalto con indicazione specifica delle prestazioni da subappaltare. La dichiarazione relativa ai subappaltatori dovrà essere resa solo in sede di autorizzazione al subappalto.
3) La polizza provvisoria si applica all'1% e le riduzioni si applicano su tale 1%.
4) Le dichiarazioni sulle condizioni di partecipazione sono quelle di cui all'articolo 10, lettera c): v. il punto 1) della presente risposta. Ci si scusa per il refuso.
5) La compilazione del DGUE può certamente avvenire mediante compilazione dell'apposita sezione sul sito TRASPARE.