Scelta del Contraente:
Procedura Aperta
Struttura Appaltante: Comune di Alì Terme
Cig: B71C13CBF7
Cup: F47B05000060006
Stato: In corso di valutazione
Oggetto: lavori di "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE ALÌ A DIFESA DELL'ABITATO DEL COMUNE DI ALÌ TERME"
Descrizione: lavori di "SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE ALÌ A DIFESA DELL'ABITATO DEL COMUNE DI ALÌ TERME", ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante procedura aperta, avvalendosi della Centrale Unica di Committenza Letojanni, Taormina, Castelmola e Mongiuffi Melia, con INVERSIONE PROCEDIMENTALE ai sensi dell’art.107 comma 3 del D.Lgs. 36/2023.
Importo di gara: € 2.143.177,16
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 1.840.006,10
- Importo non soggetto a ribasso: € 303.171,06
Scelta del Contraente: Procedura Aperta
Tipo di appalto: Lavori
Criterio di aggiudicazione: Prezzo Più Basso
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Geom. Aldo Barbera
Data di pubblicazione: 03/06/2025
Data scadenza presentazione chiarimenti:
27/06/2025 14:00 - Europe/Rome
Data di scadenza bando:
04/07/2025 14:00 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa ed economica
-
Da:
dalla data di pubblicazione della gara
-
A:
04/07/2025 14:00 - Europe/Rome
Data apertura buste economiche
14/07/2025 08:30 - Europe/Rome
Caricamento documentazione integrativa
-
Da:
22/07/2025 12:44 - Europe/Rome
-
A:
28/07/2025 11:00 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - n 81 TEC.pdf
Determina di approvazione schema bando - presa atto documentazione gara.pdf.p7m
Allegato:
Bando di gara - SCHEMA BANDO Torrente Alì.pdf
Allegato:
Disciplinare di gara - SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA Torrente Alì.pdf
Allegato:
Modulistica di gara - Schemi modulistica.zip
Manuale operativo - MO - Procedura PPB - Senza Marca.pdf
Bando di gara - BANDO Torrente Alì.pdf
DGUE - espd-self-contained-request.xml
Disciplinare di gara - DISCIPLINARE DI GARA Torrente Alì.pdf
Modulistica di gara - Modulistica per gara.zip
DGUE - espd-self-contained-request.pdf
Elaborati progettuali - Elab progetto visione per gara.zip
Convocazione seduta amministrativa - Convocazione_seduta_pubblica apertura busta A.pdf.p7m
Verbali di Gara
Verbale seduta economica - Verbale_seduta_economica.pdf
Chiarimenti
Il nuovo Codice degli appalti non prevede più categorie super specialistiche, pertanto è consentito sia l'avvalimento che il subappalto al 100% delle categorie scorporabili (nel nostro caso OS21) ricadendo nel c.d. subappalto qualificante, purché l'operatore economico in possesso della categoria prevalente (OG8) con la propria qualifica copra l'intero importo dell'appalto (€ 2.143.177,16 - classifica IV).
Il nuovo Codice degli appalti non prevede più categorie super specialistiche, pertanto è consentito sia l'avvalimento che il subappalto al 100% delle categorie scorporabili (nel nostro caso OS21) ricadendo nel c.d. subappalto qualificante, purché l'operatore economico in possesso della categoria prevalente (OG8) con la propria qualifica copra l'intero importo dell'appalto (€ 2.143.177,16 - classifica IV).
Si, è possibile partecipare con avvalimento.
Il nuovo Codice degli appalti non prevede più categorie super specialistiche, pertanto è consentito il subappalto al 100% delle categorie scorporabili (nel nostro caso OS21) ricadendo nel c.d. subappalto qualificante, purché l'operatore economico in possesso della categoria prevalente (OG8) con la propria qualifica copra l'intero importo dell'appalto (€ 2.143.177,16 - classifica IV).
Si, le lavorazioni appartenenti alla categoria OS21 possono essere oggetto di avvalimento.
Il concorrente dovrà svolgere il sopralluogo autonomamente secondo quanto specificato e disposto al punto 17 del Disciplinare di gara.
Si, le lavorazioni appartenenti alla categoria OS21 possono essere oggetto di avvalimento.
Il nuovo Codice degli appalti non prevede più categorie super specialistiche, pertanto è consentito sia l'avvalimento che il subappalto al 100% delle categorie scorporabili (nel nostro caso OS21) ricadendo nel c.d. subappalto qualificante, purché l'operatore economico in possesso della categoria prevalente (OG8) con la propria qualifica copra l'intero importo dell'appalto (€ 2.143.177,16 - classifica IV)
Nel presente appalto non è presente la categoria OS12-B.
Si, le lavorazioni appartenenti alla cat. OS21 sono subappaltabili.
Il nuovo Codice degli appalti non prevede più categorie super specialistiche, pertanto è consentito sia l'avvalimento che il subappalto al 100% delle categorie scorporabili (nel nostro caso OS21) ricadendo nel c.d. subappalto qualificante, purché l'operatore economico in possesso della categoria prevalente (OG8) con la propria qualifica copra l'intero importo dell'appalto (€ 2.143.177,16 - classifica IV)
Il nuovo Codice degli appalti non prevede più categorie super specialistiche, pertanto è consentito sia l'avvalimento che il subappalto al 100% delle categorie scorporabili (nel nostro caso OS21) ricadendo nel c.d. subappalto qualificante, purché l'operatore economico in possesso della categoria prevalente (OG8) con la propria qualifica copra l'intero importo dell'appalto (€ 2.143.177,16 - classifica IV).
Il nuovo Codice degli appalti non prevede più categorie super specialistiche, pertanto è consentito sia l'avvalimento che il subappalto al 100% delle categorie scorporabili (nel nostro caso OS21) ricadendo nel c.d. subappalto qualificante, purché l'operatore economico in possesso della categoria prevalente (OG8) con la propria qualifica copra l'intero importo dell'appalto (€ 2.143.177,16 - classifica IV).
No, il nuovo Codice degli appalti non prevede più categorie super specialistiche, pertanto è consentito sia l'avvalimento che il subappalto al 100% delle categorie scorporabili (nel nostro caso OS21) ricadendo nel c.d. subappalto qualificante, purché l'operatore economico in possesso della categoria prevalente (OG8) con la propria qualifica copra l'intero importo dell'appalto (€ 2.143.177,16 - classifica IV).
Le modalità di svolgimento del sopralluogo obbligatorio sono descritte e normate al punto 17 del Disciplinare di gara.
Non è previsto il sopralluogo guidato.
Questo Ufficio rimane comunque disponibile a dare eventuali informazioni per l'individuazione del sito.
Il nuovo Codice degli appalti non prevede più categorie super specialistiche, pertanto è consentito sia l'avvalimento che il subappalto al 100% delle categorie scorporabili (nel nostro caso OS21) ricadendo nel c.d. subappalto qualificante, purché l'operatore economico in possesso della categoria prevalente (OG8) con la propria qualifica copra l'intero importo dell'appalto (€ 2.143.177,16 - classifica IV).
Si, secondo le disposizioni dell'art. 104 del Codice e nel rispetto di quanto prescritto al punto 11 del Disciplinare di gara.
No, in quanto al punto 11 del Disciplinare di gara, comma 8, quale "lex specialis" è prescritto che: "A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti".
La categoria prevalente dell'appalto OG8 ha un importo di € 1.288.075,85 che necessita della iscrizione in detta categoria con almeno la classifica III bis.
Ai sensi del Codice degli appalti, Allegato II.12, art. 2, il livello di importo della classifica III (€ 1.033.000) incrementata di un quinto ammonterebbe ad € 1.239.600,00, valore minore dell'importo a base di gara della predetta categoria prevalente (€ 1.288.075,85).
Pertanto la risposta è in senso negativo.
Si fa presente che le richieste di chiarimento non possono riguardare questioni giuridiche ma solo aspetti inerenti la specifica gara di appalto.
L'istituto dell'avvalimento e i requisiti di partecipazione sono regolati e stabiliti dal Codice a cui ogni concorrente deve attenersi.
Solo in sede di gara questa Stazione Appaltante potrà valutare, nel dettaglio e sulla scorta della documentazione presentata, il rispetto o meno delle norme vigenti e la conseguente ammissione o meno dell'O.E..
In ogni caso si rappresenta che il Codice degli appalti non consente l'avvalimento c.d. "a cascata".
Si fa presente che le richieste di chiarimento non possono riguardare questioni giuridiche ma solo aspetti inerenti la specifica gara di appalto.
L'istituto dell'avvalimento e i requisiti di partecipazione sono regolati e stabiliti dal Codice a cui ogni concorrente deve attenersi.
Solo in sede di gara questa Stazione Appaltante potrà valutare, nel dettaglio e sulla scorta della documentazione presentata, il rispetto o meno delle norme vigenti e la conseguente ammissione o meno dell'O.E..
In ogni caso si rappresenta che il Codice degli appalti non consente l'avvalimento c.d. "a cascata".
Si, è possibile nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti.
Si, è possibile nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti.
L'allegato DGUE è presente sia in formato espd che in formato pdf sulla piattaforma della CUC.
La documentazione di gara completa è anche scaricabile accedendo dall'Albo Pretorio del Comune di Alì Terme o al seguente link della CUC:
https://cucletojanni.traspare.com/announcements/863
L'informazione è contenuta al punto 12 del Bando di Gara.
Si, è possibile nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti
Il PassOE era un documento previsto dalla previgente normativa ormai non più richiesto, e per un refuso ancora riportato nella modulistica.
Pertanto non è prevista la produzione di tale documento; si può non "flaggare" l'allegato nell'istanza, ma comunque non costituisce motivo di esclusione.
Si informa che si è provveduto a dare le risposte ai richiesti chiarimenti.
Il modello 2 serve a produrre le dichiarazioni circa i requisiti personali da parte del Legale Rappresentante dell'impresa, per sé stesso e anche per conto dei soggetti in carica di cui al comma 3 dell'art.94 del codice.
Il modello 2bis serve a dichiarare i requisiti personali direttamente da parte dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del Codice.
Il modello 2ter serve a dichiarare, da parte del Legale Rappresentante, i requisiti personali per ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del Codice cessati dalla carica.
La scelta delle modalità di presentazione delle dichiarazioni rimane nella discrezione del partecipante.
Si fa presente che le richieste di chiarimento non possono riguardare questioni giuridiche ma solo aspetti inerenti la specifica gara di appalto.
Solo in sede di gara questa Stazione Appaltante potrà valutare, nel dettaglio e sulla scorta della documentazione presentata, il rispetto o meno delle norme vigenti e la conseguente ammissione o meno dell'O.E..
Tuttavia questa S.A. ritiene che trattandosi di subappalto qualificante la categoria prevalente dovrebbe comunque coprire l'intero importo dell'appalto.
L'incremento del quinto non appare sufficiente al raggiungimento dell'importo.
Si fa presente che le richieste di chiarimento non possono riguardare questioni giuridiche ma solo aspetti inerenti la specifica gara di appalto.
Solo in sede di gara questa Stazione Appaltante potrà valutare, nel dettaglio e sulla scorta della documentazione presentata, il rispetto o meno delle norme vigenti e la conseguente ammissione o meno dell'O.E..
Tuttavia questa S.A. ritiene che trattandosi di subappalto qualificante la categoria prevalente dovrebbe comunque coprire l'intero importo dell'appalto.
L'applicazione dell'incremento del quinto non appare sufficiente al raggiungimento dell'importo.
Si fa presente che le richieste di chiarimento non possono riguardare questioni giuridiche ma solo aspetti inerenti la specifica gara di appalto.
Solo in sede di gara questa Stazione Appaltante potrà valutare, nel dettaglio e sulla scorta della documentazione presentata, il rispetto o meno delle norme vigenti e la conseguente ammissione o meno dell'O.E..
Tuttavia questa S.A. ritiene che trattandosi di subappalto qualificante la categoria prevalente dovrebbe comunque coprire l'intero importo dell'appalto.
L'incremento del quinto non appare sufficiente al raggiungimento dell'importo.