
Scelta del Contraente:
Procedura Aperta
Struttura Appaltante: Comune di Alì Terme
Cig: B832376D68
Cup: F46J22000100006
Stato: Termini scaduti
Oggetto: MESSA IN SICUREZZA SISMICA DELLA TORRE DI CAPO GROSSO AD ALÌ TERME
Descrizione: Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 71 del D.lgs. 36/2023 con INVERSIONE PROCEDIMENTALE (ART. 107, COMMA 3 D.Lgs. 36/2023) (di seguito indicato come “Codice”), ed ai sensi dell’art. 108, comma 2 del D.lgs. 36/2023. per l’affidamento dei lavori di cui al progetto esecutivo relativo al "MESSA IN SICUREZZA SISMICA DELLA TORRE DI CAPO GROSSO AD ALÌ TERME"
Importo di gara: € 299.841,49
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 147.155,42
- Importo non soggetto a ribasso: € 152.686,07
Scelta del Contraente: Procedura Aperta
Tipo di appalto: Lavori
Criterio di aggiudicazione: Prezzo Più Basso
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Arch. Gaetano Scarcella
Data di pubblicazione: 10/09/2025
Data scadenza presentazione chiarimenti:
17/09/2025 14:00 - Europe/Rome
Data di scadenza bando:
26/09/2025 14:00 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa ed economica
-
Da:
dalla data di pubblicazione della gara
-
A:
26/09/2025 14:00 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - determina n. 149-T del 04.09.25.pdf
Determina di approvazione schema bando - presa atto documentazione gara.pdf.p7m
Allegato:
Bando di gara - 01 Schema BANDO DI GARA.pdf
Allegato:
Disciplinare di gara - 02 Schema DISCIPLINARE DI GARA.pdf
Manuale operativo - MO - Procedura PPB - Senza Marca.pdf
Bando di gara - 01 BANDO DI GARA.pdf
DGUE - espd-self-contained-request.pdf
Modulistica per gara - Modulistica per gara.zip
ELABORATI PROGETTUALI - Elaborati progettuali.zip
DGUE - espd-self-contained-request.xml
Disciplinare di gara - 02 DISCIPLINARE DI GARA.pdf
Chiarimenti
Per quanto riguarda la garanzia provvisoria già presentata per la gara annullata, la stessa non può essere considerata valida ed utilizzabile anche per la nuova procedura. In tal senso l'articolo 53, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, richiamato nel disciplinare, stabilisce che la garanzia provvisoria è prestata per una specifica procedura di gara.
Per quanto riguarda il contributo ANAC effettuato per la procedura annullata, lo stesso non può essere ritenuto valido per la nuova gara pertanto occorre effettuarne uno ulteriore. Si specifica che il rimborso del contributo effettuato per la procedura annullata va richiesto ad ANAC.
Per quanto concerne l’imposta di bollo su istanza, questa S.A. ritiene che si possa considerare valida quella utilizzata precedentemente per la gara annullata
Si fa presente che le richieste di chiarimento non possono riguardare questioni giuridiche ma solo aspetti inerenti la specifica gara di appalto.
Solo in sede di gara questa Stazione Appaltante potrà valutare, nel dettaglio e sulla scorta della documentazione presentata, il rispetto o meno delle norme vigenti e la conseguente ammissione o meno dell'O.E..
Nello specifico questa S.A. evidenzia che è possibile subappaltare la categoria OS21 nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti.
Si fa presente che le richieste di chiarimento non possono riguardare questioni giuridiche ma solo aspetti inerenti la specifica gara di appalto.
Solo in sede di gara questa Stazione Appaltante potrà valutare, nel dettaglio e sulla scorta della documentazione presentata, il rispetto o meno delle norme vigenti e la conseguente ammissione o meno dell'O.E..
Nello specifico questa S.A. ritiene possibile partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’Avvalimento con Impresa Ausiliaria in possesso di Attestazione SOA nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti.
La garanzia provvisoria già presentata per la gara annullata non può essere considerata valida ed utilizzabile anche per la nuova procedura. L'articolo 53, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, richiamato nel disciplinare, stabilisce che la garanzia provvisoria è prestata per una specifica procedura di gara.
Per quanto riguarda il contributo ANAC effettuato per la procedura annullata, lo stesso non può essere ritenuto valido per la nuova gara, pertanto occorre effettuarne uno ulteriore. Si specifica che il rimborso del contributo effettuato per la procedura annullata va richiesto ad ANAC.
La garanzia provvisoria non può essere riutilizzata per una nuova gara. L'articolo 53, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, richiamato nel disciplinare, stabilisce che la garanzia provvisoria è prestata per una specifica procedura di gara.
Per quanto riguarda il contributo ANAC effettuato per la procedura annullata, lo stesso non può essere ritenuto valido per la nuova gara, pertanto occorre effettuarne uno ulteriore. Si specifica che il rimborso del contributo effettuato per la procedura annullata va richiesto ad ANAC.
Si fa presente che le richieste di chiarimento non possono riguardare questioni giuridiche ma solo aspetti inerenti la specifica gara di appalto.
Solo in sede di gara questa Stazione Appaltante potrà valutare, nel dettaglio e sulla scorta della documentazione presentata, il rispetto o meno delle norme vigenti e la conseguente ammissione o meno dell'O.E..
Nello specifico questa S.A. ritiene che per la categoria prevalente OG2 è consentito ricorrere all'avvalimento nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti
Si fa presente che le richieste di chiarimento non possono riguardare questioni giuridiche ma solo aspetti inerenti la specifica gara di appalto.
Solo in sede di gara questa Stazione Appaltante potrà valutare, nel dettaglio e sulla scorta della documentazione presentata, il rispetto o meno delle norme vigenti e la conseguente ammissione o meno dell'O.E..
Tuttavia questa S.A. ritiene che sia possibile partecipare in avvalimento per la categoria prevalente OG2 e ricorrere al subappalto per la categoria scorporabile OS21 nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti.
Si fa presente che le richieste di chiarimento non possono riguardare questioni giuridiche ma solo aspetti inerenti la specifica gara di appalto.
Solo in sede di gara questa Stazione Appaltante potrà valutare, nel dettaglio e sulla scorta della documentazione presentata, il rispetto o meno delle norme vigenti e la conseguente ammissione o meno dell'O.E..
Tuttavia questa S.A. ritiene possibile partecipare in avvalimento per entrambe le categorie, nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti.
Per quanto riguarda il contributo ANAC effettuato per la procedura annullata, lo stesso non può essere ritenuto valido per la nuova gara, pertanto occorre effettuarne uno ulteriore. Si specifica che il rimborso del contributo effettuato per la procedura annullata va richiesto ad ANAC.
Per quanto riguarda la documentazione di gara si specifica che non può essere allegata quella che fa riferimento alla gara annullata con il precedente CIG. La stessa deve riportare i riferimenti alla nuova precedura.
Per quanto riguarda la garanzia provvisoria, l’opzione proposta di una appendice generata dalla compagnia assicuratrice con “modifica CIG e data termine offerte” potrebbe essere valida.